Competenze professionali
Ingegnere, geometra o architetto: a chi rivolgersi
Le tre professioni tecniche italiane non hanno le stesse competenze. Per la maggior parte degli interventi la scelta è indifferente e il geometra è spesso la via più rapida ed economica; quando l'opera tocca la struttura o richiede verifica sismica, la legge restringe chi può firmare.
Il quadro
Tre albi distinti e una sola domanda che decide
In Italia geometra, architetto e ingegnere sono tre professioni regolamentate, iscritte a tre albi distinti, con competenze che si sovrappongono in larga parte ma non coincidono. Sono Ivan Nozzi, ingegnere civile a Torrevecchia Teatina (CH), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, Sezione A, settore civile e ambientale, n. 2489. Questa pagina spiega chi può firmare cosa, con le norme che lo stabiliscono.
Il geometra è iscritto al Collegio dei Geometri e la sua competenza è definita dall'art. 16 del R.D. 274/1929: rilievi, pratiche catastali, stime, modeste costruzioni civili e la direzione dei lavori corrispondenti. È una competenza reale e ampia, non un ripiego, ed è quella che copre la maggior parte delle pratiche che un proprietario incontra in una vita.
L'architetto è iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. L'art. 52 del R.D. 2537/1925 gli riserva in via esclusiva le opere di rilevante carattere artistico e il restauro degli immobili sottoposti a vincolo: su questi due ambiti nessun altro tecnico può firmare il progetto architettonico.
L'ingegnere di Sezione A, settore civile e ambientale, ha la competenza descritta dall'art. 46 del DPR 328/2001: progettazione, direzione dei lavori e stima delle costruzioni civili, comprese quelle che richiedono calcolo strutturale e verifica sismica, senza limiti di entità dell'opera.
La domanda che decide non è quale titolo suona più autorevole, ma una sola: l'intervento tocca la struttura? Se non la tocca, tutte e tre le figure sono abilitate e conviene scegliere in base a disponibilità, conoscenza del comune e costo. Se la tocca, la legge restringe il campo e la scelta smette di essere una preferenza.
La tabella
Chi può firmare che cosa
Sintesi delle competenze per gli interventi più frequenti su un immobile residenziale. Dove la competenza è condivisa, la scelta è libera: la tabella serve a riconoscere le poche righe in cui non lo è.
| Intervento | Geometra | Architetto | Ingegnere | Note |
|---|---|---|---|---|
| Rifacimento di interni senza opere strutturali | Sì | Sì | Sì | Tutte e tre le figure sono abilitate. Qui pesa la conoscenza del regolamento edilizio comunale, non il titolo. |
| Pratiche catastali: DOCFA, accatastamento, variazione | Sì | Sì | Sì | Ambito tipico del geometra, che in genere lo chiude in tempi più brevi e a costo inferiore. |
| CILA e SCIA per manutenzione straordinaria | Sì | Sì | Sì | Se la pratica comprende opere strutturali, la parte strutturale segue le righe successive e va firmata separatamente. |
| Apertura di un vano in un muro portante | Con limiti | Sì | Sì | È un intervento sulla struttura: richiede verifica e, in zona sismica, deposito o autorizzazione preventiva. |
| Progettazione strutturale in cemento armato | No — salvo modeste opere accessorie | Sì | Sì | L'art. 16 del R.D. 274/1929 ammette solo piccole costruzioni accessorie che non richiedano particolari operazioni di calcolo né implichino pericolo per le persone. |
| Verifica e miglioramento sismico di un edificio esistente | No — competenza riservata | Sì | Sì | Comporta modellazione e verifica secondo le NTC 2018: è progettazione strutturale a tutti gli effetti. |
| Edificio vincolato o di rilevante carattere artistico | No — competenza riservata | Sì — competenza riservata | Solo strutture e impianti, a fianco dell'architetto | L'art. 52 del R.D. 2537/1925 riserva all'architetto le opere di rilevante carattere artistico e il restauro degli immobili vincolati. |
| Direzione dei lavori | Sì, nei limiti della propria competenza progettuale | Sì | Sì | La direzione segue il progetto: la parte strutturale va diretta da chi è competente a progettarla. |
Quadro di sintesi sul quadro normativo nazionale, non un parere sul singolo caso. La competenza va sempre verificata sull'intervento concreto, sull'albo di iscrizione del tecnico e sulle prescrizioni del comune.
Il contesto locale
Perché in Abruzzo la distinzione pesa di più
In Abruzzo la competenza strutturale si tocca prima che altrove, perché i comuni della regione ricadono nelle fasce alte della classificazione sismica nazionale — zona 1, 2 o 3 a seconda del territorio — e questo porta dentro la disciplina sismica anche interventi che altrove resterebbero semplici. La zona del singolo comune va verificata caso per caso e cambia gli adempimenti richiesti.
A questo si somma la natura del patrimonio edilizio. Gran parte delle case che si comprano nei borghi della provincia di Chieti e di Pescara è in muratura ordinaria, costruita prima delle norme antisismiche, spesso ampliata per fasi successive e con solai sostituiti in epoche diverse. Un edificio così non ha un comportamento strutturale deducibile a occhio: va rilevato e verificato.
La sequenza che crea il problema è quasi sempre la stessa. La pratica parte come intervento leggero, viene depositata una CILA e i lavori cominciano. Poi si decide di aprire un passaggio fra due stanze, di sostituire un solaio ammalorato o di rifare la copertura, e quella decisione sposta l'intervento sul terreno strutturale. A quel punto serve una firma che il tecnico incaricato può non essere in grado di apporre, e il cantiere si ferma nel punto peggiore: a demolizioni già iniziate.
Non è una questione di persone né di serietà professionale. È una questione di sequenza: la competenza si scopre quando serve, cioè quando il progetto ha già preso una direzione e cambiarla costa. L'unico momento in cui la verifica è gratuita è prima di conferire l'incarico.
Il geometra è spesso la scelta giusta
Per pratiche catastali, rilievi, accatastamenti, CILA di manutenzione straordinaria e interventi senza opere strutturali il geometra è pienamente competente e in genere è la soluzione più rapida ed economica: consigliare un ingegnere in quei casi sarebbe far spendere di più senza aggiungere nulla. La distinzione diventa decisiva solo quando entrano in gioco il calcolo strutturale, il cemento armato o la verifica sismica, ed è esattamente lì che intervengo io. Lavoro regolarmente accanto a geometri e architetti, non al posto loro: il geometra segue il catasto e le pratiche, l'architetto la parte architettonica e i beni vincolati, io le strutture e la sismica. Se hai già un tecnico di fiducia, la soluzione più semplice è che firmi io soltanto la parte che a lui è preclusa.
Parliamo dell'interventoDomande frequenti
Le domande che ricevo su questo tema
Posso far fare tutto al geometra?
Dipende dall'intervento. Per pratiche catastali, rilievi, CILA di manutenzione straordinaria e lavori che non toccano elementi portanti il geometra è pienamente competente e spesso è la scelta più conveniente. Quando l'intervento modifica la struttura, richiede calcolo in cemento armato o comporta verifica sismica, la sua competenza si ferma: quella parte deve essere firmata da un ingegnere o da un architetto, anche se il resto della pratica resta a lui.
Chi firma il calcolo strutturale?
Il progetto strutturale è firmato da un ingegnere o da un architetto iscritto all'albo. L'art. 2 della L. 1086/1971 ammette anche geometri e periti industriali, ma soltanto nei limiti delle rispettive competenze, e per il geometra quel limite è fissato dall'art. 16 del R.D. 274/1929: piccole costruzioni accessorie che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non possano implicare pericolo per le persone. Il progetto va poi depositato all'ufficio del Genio Civile competente per territorio.
Serve un architetto per una ristrutturazione interna?
No, non necessariamente. Per una ristrutturazione interna di un immobile non vincolato geometra, architetto e ingegnere sono tutti abilitati a redigere e firmare il progetto e la relativa pratica edilizia. L'architetto è indispensabile in due casi soltanto: quando l'immobile è sottoposto a vincolo e quando l'opera ha rilevante carattere artistico, per l'art. 52 del R.D. 2537/1925. Fuori da questi casi la scelta è libera.
Cosa succede se il tecnico non è competente per una fase?
La pratica si blocca. L'ufficio comunale o il Genio Civile possono rifiutare o sospendere il deposito, e la parte non firmabile va rifatta da un tecnico competente, con un nuovo rilievo e tempi che si sommano a quelli già spesi. La giurisprudenza di legittimità è inoltre costante nel considerare nullo l'incarico conferito per prestazioni eccedenti la competenza professionale. Il danno maggiore però è quasi sempre il fermo del cantiere.
Chi sceglie il direttore dei lavori?
Lo sceglie il committente, cioè tu, ed è una scelta libera: non è obbligatorio che sia lo stesso tecnico che ha redatto il progetto e non può essere imposta dall'impresa. Il direttore dei lavori deve però essere competente per le opere che dirige, quindi su un intervento strutturale la direzione delle strutture spetta a chi era competente a progettarle. La nomina va formalizzata prima dell'inizio dei lavori.
Come verifico l'iscrizione all'albo di un tecnico?
Chiedi nome, ordine o collegio di appartenenza, numero di iscrizione e, per gli ingegneri, sezione e settore. Gli ingegneri sono consultabili nell'Albo Unico Nazionale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e nell'albo del proprio Ordine provinciale; architetti e geometri hanno albi analoghi. La mia posizione è verificabile così: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, Sezione A, settore civile e ambientale, n. 2489, iscritto dal 22 febbraio 2021.
Un passo concreto
Non sei sicuro di quale tecnico ti serve
Descrivimi l'intervento e ti dico quale competenza serve, quali firme richiede e in quale ordine. Se la risposta è che ti basta un geometra, te lo dico.
